Art. 4.
(Competenza del Ministro degli affari esteri).

      1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di cooperazione allo sviluppo.

 

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      2. Nell'ambito della sua responsabilità politica, il Ministro degli affari esteri:

          a) propone alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che la approvano, modificano o respingono entro trenta giorni, salvi i casi previsti dall'articolo 5, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi nonché dei diversi settori nel cui ambito deve essere attuata la cooperazione allo sviluppo;

          b) definisce, dopo l'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi della lettera a), la lista dei progetti da realizzare di intesa con il Paese beneficiario;

          c) assicura l'armonizzazione dei progetti di intervento con la politica estera italiana e con i piani di sviluppo già definiti o in via di elaborazione a livello internazionale;

          d) cura i rapporti con gli altri Paesi donatori, con gli organismi multilaterali e con i Paesi cooperanti;

          e) dispone gli interventi umanitari di emergenza;

          f) trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti la relazione consuntiva delle attività svolte, integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze per le parti di propria competenza;

          g) sulla base degli indirizzi stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, anche in collaborazione con il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

      3. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministro degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge.

 

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      4. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge, anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati, iniziative proposte da organizzazioni non governative purché adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.